A novembre 2000 vengono pubblicate le norme europee EN 12453 ed EN 12445 le quali sostituiscono ufficialmente la vecchia norma italiana UNI 8612 che era in vigore dal giugno 1989. Le nuove norme costituiscono il vero e proprio braccio operativo della Direttiva macchine: la filosofia di partenza è che, nel momento in cui una porta o un cancello o qualsiasi altra apertura, viene automatizzata, essa diventa una macchina e come tale deve essere trattata.
Da maggio 2005 scade, poi, definitivamente il periodo transitorio per il graduale adeguamento alle normative europee sulla marcatura CE di porte e cancelli: da questo momento è quindi vietato immettere sul mercato porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, sprovvisti di regolare marcatura CE. La Direttiva macchine non è retroattiva, perciò non sussiste l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti messi in opera prima di tale data; modifiche significative dell’impianto portano, però, ugualmente ad una conformazione obbligatoria.
L’obbligo di marcatura CE implica l’assunzione di responsabilità da parte del costruttore, il quale dichiara la conformità del prodotto alle direttive europee. Nel caso di porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo, la norma generale di riferimento è la UNI EN 13241-1, che consente al produttore di godere della presunzione di conformità alle seguenti direttive: > Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE, recepita in Italia dal DPR 246 del 21/04/93 modificato dal DPR 499 del 1997 (per tutte le tipologie di porte e cancelli); > Direttiva Macchine 98/37/CE (per porte e cancelli motorizzati); > Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE (per porte e cancelli motorizzati).
Successivamente il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 recepisce definitivamente la Direttiva Macchine.
La marcatura CE apposta sul prodotto, indica che tutti gli obblighi di legge in materia sono stati correttamente soddisfatti e documentati nel Fascicolo Tecnico e nella Dichiarazione di Conformità.
La Direttiva macchine stabilisce inequivocabilmente che l’installatore che motorizza una porta, una serranda o un cancello, ha gli stessi obblighi del costruttore di una qualsiasi altra macchina, cioè diventa esso stesso il costruttore della macchina. Questo vale anche per chi motorizza una porta, una serranda o un cancello preesistente! È evidente che, senza nulla togliere ai requisiti inerenti la qualità del prodotto, l’accento viene posto soprattutto sulla sicurezza della macchina e quindi sulla prevenzione dei rischi principali che sono: • schiacciamento, • cesoiamento, • intrappolamento, • convogliamento, • uncinamento, • sollevamento (nel caso di chiusure con movimento verticale)
Particolare attenzione si deve avere qualora il serramento non sia già certificato CE come chiusura, in quanto l’installatore dell’automazione deve farsi carico della valutazione strutturale meccanica delle ante della chiusura da automatizzare. Anche in questo caso l’accento si pone sui parametri di sicurezza del serramento in quanto tale (cancello, porta, portone) da motorizzare, ed i parametri da valutare sono: • resistenza meccanica, • protezione dal pericolo di caduta / ribaltamento, • protezione dal pericolo di deragliamento, • protezione dallo schiacciamento, • protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili, • protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili.
Riepilogando, le norme UNI che entrano in gioco e che, a seconda dei dispositivi devono essere rispettate sono: EN 13241-1, EN 12635, EN 61000-6-2, EN 12453, EN 12978, EN 61000-6-3, EN 12445, EN 60335-1, EN 60204-1.
A questo si aggiungono gli obblighi derivanti dalla Legge 46/90, sostituita dal DM 37/2008 nel caso in cui si apportino modifiche agli impianti elettrici di alimentazione della macchina (serramento+automazione).
Le principali problematiche di sicurezza sono per lo più correlate con gli organi in movimento e con la forza di impatto e schiacciamento generata dal motore elettrico.
Inoltre, la norma suggerisce i provvedimenti più adatti per mettere in sicurezza la chiusura, come per esempio la creazione di distanze di sicurezza, l’installazione di barriere protettive, l’eliminazione di parti meccaniche pericolosamente sporgenti, l’adozione di sistemi automatici per la limitazione delle forze e la segnalazione con nastro giallo/nero e/o con appositi cartelli ammonitori dei rischi residui.
Per capire meglio consideriamo l’esempio del classico cancello automatico: la responsabilità di eventuali danni a persone o cose provocati dal cancello stesso, ricade direttamente sull’installatore, perché è quest’ultimo che ha messo in opera la macchina, assemblando vari elementi elettromeccanici (motore/attuatore/motoriduttore, cancello, dispositivi di segnalazione e protezione, ecc.) in una configurazione finale che non è un mai un prodotto di serie, ma bensì ogni volta una nuova macchina. Pertanto, l’installatore, in qualità di produttore della macchina “cancello automatico”, ha l’obbligo di: 1) Eseguire i lavori “a regola d’arte” utilizzando componenti adeguati (a loro volta marchiati CE) nel rispetto dei requisiti della UNI EN 12453:2002; 2) Verificare i parametri di sicurezza del serramento in quanto tale; 3) Eseguire l’analisi dei rischi secondo le norme UNI e le indicazioni del produttore dell’automazione da installare; 3) Effettuare sul prodotto finito tutti i test necessari per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e limitazione delle forze in base alla norma UNI EN12445:2002; 4) Redigere il fascicolo tecnico, che comprende tutta la documentazione tecnica, la descrizione dei provvedimenti adottati per mettere in sicurezza “la macchina” (=insieme cancello, motorizzazione e accessori) completi di rapporti di prova; 5) Redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità CE, da rilasciare al cliente finale; 6) Apporre indelebilmente la marcatura CE sul prodotto (=cancello) tramite una targa che riporti il numero univoco dell’impianto stesso; 7) Comporre il fascicolo tecnico che va conservato 10 (dieci) anni; 8) Consegnare al Cliente/committente il libretto di manutenzione dell’impianto insieme alle istruzioni utente di conduzione dello stesso.
Quanto sopra riportato vale per tutti i nuovi impianti installati dal maggio 2005 in poi, ma anche per tutti i vecchi impianti in cui, a seguito di lavori e/o assistenze, vengano sostituite o modificate parti “chiave” della “macchina” intesa come sopra dettagliato. Prendendo sempre a pretesto il classico cancello automatizzato, riportiamo a titolo esemplificativo alcune delle modifiche alla “macchina” che fanno scattare comunque l’obbligo della certificazione e dell’applicazione delle normative: • vengono cambiate le cerniere del cancello a battente (opera fabbrile); • viene rifatta la guida di scorrimento a terra del cancello scorrevole (opera fabbrile); • viene sostituita la cremagliera del cancello scorrevole (opera fabbrile); • vengono sostituite le coste pneumatiche in gomma di sicurezza con nuove coste di sicurezza a filo con microswitch (opera impiantistica elettrotecnica); • viene sostituita la scheda della centrale di comando dell’automazione con una nuova e si rende necessaria la riprogrammazione della stessa (opera impiantistica elettrotecnica); • ecc.
Ma gli obblighi e le responsabilità ricadono tutti soltanto sull’installatore? NO!
L’UTENTE FINALE, PROPRIETARIO O AMMINISTRATORE, DEVE FARSI CARICO DEL CORRETTO STATO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO ESEGUENDO I CONTROLLI IMPOSTI ALLE SCADENZE PREFISSATE.
In altre parole, gli obblighi dell’utilizzatore sono: ● Rispettare il manuale d’uso ● Effettuare ogni 6 mesi la manutenzione di salvaguardia e sicurezza dell’impianto come previsto dal produttore ● Rispettare le regole previste dall’analisi dei rischi
Precisiamo che il registro di manutenzione contiene tutti i riferimenti degli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e modifiche effettuate sull’impianto durante il suo tempo di vita. Le nuove norme enfatizzano il ruolo della manutenzione nel quadro di una corretta gestione dell’impianto. Il cliente (proprietario, utente o amministratore), si assume la responsabilità della mancata attuazione del piano di manutenzione previsto dal costruttore (cioè l’installatore) al momento dell’assemblaggio della macchina.
Si raccomanda quindi una sensibilizzazione del committente nei confronti della necessità di stipulare un contratto di manutenzione che fissi in maniera chiara le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e ne fissi i limiti temporali. Ovviamente le operazioni di manutenzione devono essere svolte esclusivamente da personale abilitato qualificato ed utilizzando componenti conformi alle norme.