La Legge 46/90 introduce l’obbligo di progetto (solo per alcune tipologie di impianti, solo oltre determinati limiti dimensionali che vedremo in seguito) e l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità. Il regolamento di attuazione, che ha reso definitivamente operative le nuove regole in materia di installazione degli impianti è pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo nel febbraio 1992 con il Decreto Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, N. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”. La dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria per impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90. Sono soggetti all’applicazione della 46/90 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Si applica la 46/90 anche agli impianti in immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Il modello “ufficiale” di dichiarazione di conformità viene suggerito dal Ministero dell’Industria con il Decreto 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti”. Per quanto riguarda il progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali, l’obbligatorietà è per i seguenti impianti: utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW; unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq; immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq; impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V; impianti soggetti a normativa specifica; impianti di protezione scariche atmosferiche. Per questi impianti, nei casi in cui la dichiarazione di conformità è smarrita, o non è stata rilasciata, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di redarre una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza, come più volte chiarito dalle Camere di Commercio, può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.